Ai
sensi del Decreto legislativo
4 marzo 2010, n. 28, la procedura di mediazione
può essere amministrata esclusivamente da un organismo
accreditato da parte del Ministero
della Giustizia. A questo scopo, ADR
MEDIA, iscritta al n.117
del Registro degli organismi di Conciliazione del Ministero
della Giustizia, con provvedimento del 17
Settembre 2010, una volta ricevuta la domanda
di mediazione, nominerà un mediatore tra quelli della
propria lista, e infine convocherà le parti per l’incontro
di mediazione.
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In primo piano :::
GAZZETTA
UFFICIALE - 17/03/2020 - ART. 83
(Nuove misure urgenti
per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19
e contenerne gli effetti in materia di giustizia civile,
penale, tributaria e militare) 20. Per il
periodo di cui al comma 1- (1. Dal 9 marzo 2020 al
15 aprile 2020 le udienze dei procedimenti civili
e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari
sono rinviate d’ufficio a data successiva al 15 aprile
2020) -. sono altresì sospesi i termini per
lo svolgimento di qualunque attività nei procedimenti
di mediazione ai sensi del decreto legislativo 4 marzo
2010, n. 28, nei procedimenti di negoziazione assistita
ai sensi del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132,
convertito, con modificazioni, - 42 - 17/3/2020 GAZZETTA
UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale
- n. 70 dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, nonché
in tutti i procedimenti di risoluzione stragiudiziale
delle controversie regolati dalle disposizioni vigenti,
quando i predetti procedimenti siano stati promossi
entro il 9 marzo 2020 e quando costituiscono condizione
di procedibilità della domanda giudiziale.
Sono conseguentemente sospesi i termini di durata
massima dei medesimi procedimenti.
Conseguenze
per la mancata partecipazione alla mediazione
Quando
la mediazione è obbligatoria perché prevista
dalla legge come condizione per procedere al successivo
giudizio, le parti sono obbligate a partecipare personalmente,
senza poter delegare il proprio avvocato e dovendo personalmente
presenziare all’incontro. Non è quindi possibile
essere assenti alla conciliazione, salvo sussista un
giustificato motivo. Questo significa che non è
neanche possibile inviare una lettera dicendo di non
aderire alla mediazione. Declinare l’invito a tentare
l’accordo, anche se vengono addotte puntualmente tutte
le proprie ragioni, espone a tutte le conseguenze che
la legge collega alla mancata partecipazione alla mediazione.
È quanto chiarito dal Tribunale di Vasto con
una recente sentenza.
La
domanda di mediazione stoppa la decadenza per impugnare
la delibera quando è nota alle parti Il
termine a disposizione del condomino può essere
bloccato una volta sola ed è escluso che la mera
presentazione dell’istanza faccia scattare la sospensione:
il dlgs 28/2010 non richiama l’articolo 2943 Cc La
domanda di mediazione civile blocca il decorso del termine
di decadenza per impugnare la delibera adottata dall’assemblea
di condominio. Ma lo fa una sola volta e la sospensione
scatta dal momento di comunicazione alle parti della
domanda e non dal giorno della sua presentazione. È
quanto emerge dalla sentenza 4951/15, pubblicata dalla
sezione civile del tribunale di Palermo.
Competenza
Territoriale Esaminiamo
brevemente la disciplina della competenza per
territorio che si applica anche al procedimento
di mediazione dopo il c.d. “Decreto del fare”, il Decreto-Legge
n° 69 del 2013 (per la precisione, l’articolo 84
di questo Decreto), convertito in Legge n° 98 del
2013. Questo criterio di competenza giurisdizionale,
disciplinato dagli articoli da 18 a 30-bis del Codice
di Procedura Civile, si basa sul rapporto tra territorio
e Giudice che vi esercita la propria giurisdizione e
costituisce il criterio di ripartizione delle cause
fra i Giudici dello stesso tipo, anche al fine di rendere
più agevole, dal punto di vista logistico, la
difesa delle parti. Essendo stabilita nell’interesse
di queste ultime, la competenza per territorio è
generalmente derogabile per mezzo di un accordo fra
le parti che deve riferirsi ad uno o più affari
determinati e risultare da atto scritto. Questo
principio, fissato dagli artt. 28 e 29 c.p.c., riteniamo
che valga anche per il procedimento di mediazione.
Efficacia
esecutiva del verbale di conciliazione Secondo
l'art. 12 del d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28, il verbale
di avvenuta conciliazione, è titolo esecutivo
quando tutte le parti sono assistite da un avvocato
ed è sottoscritto da tutte le parti e dai rispettivi
avvocati. Il verbale, in tal caso, costituisce
titolo esecutivo per l’espropriazione forzata, per l’esecuzione
per consegna e rilascio, l’esecuzione degli obblighi
di fare e non fare, oltre che per l’iscrizione di ipoteca
giudiziale. Gli avvocati attestano e certificano la
conformità dell’accordo alle norme imperative
e all’ordine pubblico. In tutti gli altri casi, l’accordo
allegato al verbale, su istanza di parte, è omologato
dal tribunale, e costituisce titolo esecutivo per l’espropriazione
forzata, per l’esecuzione in forma specifica, oltre
che per l’iscrizione di ipoteca giudiziale.
Associazione ADR Nuova Giustizia
e Mediazione
in sigla ADR Media
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