Ai
sensi del Decreto legislativo
4 marzo 2010, n. 28, la procedura di mediazione
può essere amministrata esclusivamente da un organismo
accreditato da parte del Ministero
della Giustizia. A questo scopo, ADR
MEDIA, iscritta al n.117
del Registro degli organismi di Conciliazione del Ministero
della Giustizia, con provvedimento del 17
Settembre 2010, una volta ricevuta la domanda
di mediazione, nominerà un mediatore tra quelli della
propria lista, e infine convocherà le parti per l’incontro
di mediazione.
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In primo piano :::
Le
maggiori novità apportate
alla mediazione "obbligatoria"
1.
Il risarcimento del danno derivante
dalla circolazione di veicoli e natanti non rientra
fra materie per le quali è "obbligatorio"
l'esperimento del tentativo di mediazione.
2.
Il giudice può disporre che l'esperimento
del procedimento di mediazione è condizione
di procedibilità della domanda giudiziale (nel
D.Lsg 28/2010 si parlava di "invito alle quali
se le parti aderivano…." ). Il provvedimento
indica l’organismo di mediazione ed è adottato.
3. L'obbligatorietà
oltre ai casi previsti al comma 4 dell'art. 5 non
si applica nei procedimenti di consulenza tecnica
preventiva ai fini della composizione della lite,
di cui all’articolo 696-bis del codice di procedura
civile. 4. Ridotta
la durata del procedimento di mediazione da quattro
a tre mesi 5. non
si parla più di primo incontro ma di "incontro
di programmazione" la cui durata non è
più fissata in un massimo 15 giorni ma è
stata allungata fino ad un massimo di trenta giorni
6. Dalla
mancata partecipazione senza giustificato motivo al
procedimento di mediazione, il giudice può
desumere argomenti di prova nel successivo giudizio
ai sensi dell’articolo 116, secondo comma, del codice
di procedura civile. Il giudice condanna la parte
costituita che, nei casi previsti dall’articolo 5,
non ha partecipato al procedimento senza giustificato
motivo, al versamento all’entrata del bilancio dello
Stato di una somma di importo corrispondente al contributo
unificato dovuto per il giudizio. 7. Il
verbale d'accordo deve essere sottoscritto anche dagli
avvocati assistenti (se nominato/i); 8. Gli
avvocati iscritti all’albo sono di diritto mediatori
9. allargata
anche alla mediazione demandata dal giudice le riduzioni
delle indennità 10. Aumentano
le indennità nelle quali è compreso
anche il compenso del mediatore. Infatti, quando,
all’esito del primo incontro di programmazione con
il mediatore, il procedimento si conclude con un mancato
accordo, l’importo massimo complessivo delle indennità
di mediazione per ciascuna parte, comprensivo delle
spese di avvio del procedimento, è di: · 80 euro,
per le liti di valore sino a 1.000
euro; · di 120
euro, per le liti di valore sino a
10.000 euro;
· di 200
euro, per le liti di valore sino a
50.000 euro;
· di 250
euro, per le liti di valore superiore.
Le seguenti indennità si applicano decorsi
trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di
conversione del decreto "del
fare". Consulta
l'articolo >>
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