Ai
sensi del Decreto legislativo
4 marzo 2010, n. 28, la procedura di mediazione
può essere amministrata esclusivamente da un organismo
accreditato da parte del Ministero
della Giustizia. A questo scopo, ADR
MEDIA, iscritta al n.117
del Registro degli organismi di Conciliazione del Ministero
della Giustizia, con provvedimento del 17
Settembre 2010, una volta ricevuta la domanda
di mediazione, nominerà un mediatore tra quelli della
propria lista, e infine convocherà le parti per l’incontro
di mediazione.
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In primo piano :::
PAOLA
SEVERINO: PER LA PRIMA VOLTA UNA DONNA ALLA GIUSTIZIA
Vicerettore della Luiss, avvocato, curriculum di
ferro. Ecco il nuovo Ministro di via Arenula. 63
anni, napoletana, avvocato dai clienti "illustri"
più noti in Italia, vicerettore dell'Università
Luiss "Guido Carli". Quasi vicepresidente
del Csm nel 2002. Prima donna nella storia a ricoprire
l'incarico di vicepresidente del Consiglio della
magistratura militare. Poltrona per la quale - nel
2001 - ricevette "il titolo" di manager
più pagata d'Italia.
Il curriculum di Paola Severino è uno di
quelli "di peso", un elenco di cattedre
di diritto penale pubbliche e private. Un curriculm
di ferro a cui oggi si aggiunge un tassello: la
prima donna Ministro della Giustizia nella storia
della Repubblica italiana. Mario Monti, oggi, ha
confermato la scelta: Paola Severino è la
nuova inquilina di via Arenula.
NOVITA'
FISCALI SULLA MEDIAZIONE
Nella manovra finanziaria 2011 è prevista
una sorta di sanzione per la parte che, senza giustificato
motivo, non abbia partecipato al procedimento (solo
per quanto riguarda le materie in cui la mediazione
è obbligatoria). La norma è prevista
dall’Art. 2 comma 35-sexies del maxi emendamento:
Il giudice condanna la parte costituita che, nei
casi previsti dall’articolo 5, non ha partecipato
al procedimento senza giustificato motivo, al versamento
all’entrata del bilancio dello Stato di una somma
di importo corrispondente al contributo unificato
dovuto per giudizio”.
MEDIAZIONE:
PER IL PARLAMENTO UE OK A OBBLIGATORIETÀ CON
INCENTIVI E SANZIONI
Anche
il Parlamento europeo interviene sulla mediazione. E
lo fa con l’adozione della risoluzione del 13 settembre
relativa all’attuazione della direttiva sulla mediazione
tra gli Stati membri e la sua adozione nei tribunali.
La direttiva 2008/52/Ce del 21 maggio 2008 su taluni
aspetti della mediazione in materia civile e commerciale
ha infatti determinato diversi problemi applicativi
in alcuni Stati membri (in Italia è stata recepita
con Dlgs n. 28 del 4 marzo 2010).L'attuazione
del 2013 - In vista della comunicazione
sull’attuazione, programmata per il 2013, è necessario
fare il punto sulle luci e le ombre del nuovo sistema.
Tra i diversi aspetti analizzati dai parlamentari europei
quello della confidenzialità nel rapporto tra
mediatore e parti nei confronti del quale l’Italia ha
adottato un approccio rigoroso al contrario della Svezia
che rimette la questione alla scelta delle parti. Sul
fronte più controverso in Italia riguardante
l’obbligatorietà della mediazione, il Parlamento
riconosce che l’articolo 5, paragrafo 2 della direttiva
consente agli Stati di rendere obbligatorio il ricorso
alla mediazione “o di sottoporlo a incentivi o a sanzioni,
sia prima che dopo l’inizio della procedura giudiziaria”,
ma questo solo se è garantito alle parti il pieno
diritto di accesso al sistema giudiziario nazionale.
Legittima l'obbligatorietà
- Riguardo all’Italia, il Parlamento, preso atto delle
polemiche riguardanti l’obbligatorietà della
mediazione, ritiene che, al pari di altri Paesi in cui
essa è obbligatoria, come Bulgaria e Romania,
la mediazione possa contribuire a una soluzione rapida
delle controversie riducendo i tempi eccessivamente
lunghi della giustizia civile. Gli eurodeputati poi
puntano all’adozione di norme comuni per l’accesso alla
professione di mediatore sia per favorire un livello
elevato dal punto di vista qualitativo, sia per “assicurare
standard di formazione professionale elevati” con un
sistema di accreditamento dei mediatori che possa valere
in tutta l’Unione europea.