Ritorna alla Homepage 
:::: Home ::: Chi siamo ::: Contatti ::: Modulistica ::: Tariffe ::: D. Lgs. 28/2010 ::: D. Lgs 81/2010 ::::  
 
 ::: SERVIZI :::
::: Mediazione :::
    Procedura
    Codice etico
    Calcola indennità
    Convenzioni
::: Formazione :::
    Didattica
    Corsi per Mediatori
    Corsi su richiesta
    Corsi integrativi
    Calendario corsi
    Docenti
::: Affiliazione :::
    Sportelli di conciliazione
    Centri di Mediazione
::: Collaborazione :::
    Adr media card partner
    Mediatori
    Formatori
    Consulenti tecnici
::: Materie di conciliazione :::
    Condominio
    Locazioni
    Patti di famiglia
    Successioni
    Responsabilità medica
    Diritti reali
Cliccare sull'immagine per visualizzare questo articolo
::: Home Page :::
Ai sensi del Decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, la procedura di mediazione può essere amministrata esclusivamente da un organismo accreditato da parte del Ministero della Giustizia. A questo scopo, ADR MEDIA, iscritta al n.117 del Registro degli organismi di Conciliazione del Ministero della Giustizia, con provvedimento del 17 Settembre 2010, una volta ricevuta la domanda di mediazione, nominerà un mediatore tra quelli della propria lista, e infine convocherà le parti per l’incontro di mediazione.


::: In primo piano :::

Le maggiori novità apportate
alla mediazione "obbligatoria"

1. Il risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti non rientra fra materie per le quali è "obbligatorio" l'esperimento del tentativo di mediazione.
2.
  Il giudice può disporre che l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale (nel D.Lsg 28/2010 si parlava di "invito alle quali se le parti aderivano…." ). Il provvedimento indica l’organismo di mediazione ed è adottato.
3. L'obbligatorietà oltre ai casi previsti al comma 4 dell'art. 5 non si applica nei procedimenti di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite, di cui all’articolo 696-bis del codice di procedura civile.
4. Ridotta la durata del procedimento di mediazione da quattro a tre mesi
5. non si parla più di primo incontro ma di "incontro di programmazione" la cui durata non è più fissata in un massimo 15 giorni ma è stata allungata fino ad un massimo di trenta giorni
6. Dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione, il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell’articolo 116, secondo comma, del codice di procedura civile. Il giudice condanna la parte costituita che, nei casi previsti dall’articolo 5, non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al versamento all’entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio.
7. Il verbale d'accordo deve essere sottoscritto anche dagli avvocati assistenti (se nominato/i);
8. Gli avvocati iscritti all’albo sono di diritto mediatori
9. allargata anche alla mediazione demandata dal giudice le riduzioni delle indennità
10. Aumentano le indennità nelle quali è compreso anche il compenso del mediatore. Infatti, quando, all’esito del primo incontro di programmazione con il mediatore, il procedimento si conclude con un mancato accordo, l’importo massimo complessivo delle indennità di mediazione per ciascuna parte, comprensivo delle spese di avvio del procedimento, è di:
· 80 euro, per le liti di valore sino a 1.000 euro;
· di 120 euro, per le liti di valore sino a 10.000 euro;
· di 200 euro, per le liti di valore sino a 50.000 euro;
· di 250 euro, per le liti di valore superiore.
Le seguenti indennità si applicano decorsi trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto "del fare".
  Consulta l'articolo >>

MANUALE DELLA MEDIAZIONE
Giuda alla mediazione realizzata da docenti ed esperti di ADR Media.
Il manuale fornisce un'analisi dell'Istituto della mediazione
secondo un approcio giuridico e, per quanto sia possibile tenendo conto dell'icessante novellazione in materia, secondo un approcio sistematico, offrendo a chi pratica la mediazione un'importante guida con modelli e formule esplicate.
Autori: Russo N. A. - Magra S. - Guidara A. - Cincotta S. - Gagliano M. - Cinà G.
Editore: Brancato (collana Inkwell Edizioni)
Distribuito da: Librerie Mondadori
CONVENZIONI
 
ADR MEDIA CARD PARTNER
 

Copyright 2010 ©
Tutti i diritti riservati

Sede legale

Associazione ADR Nuova Giustizia
e Mediazione
in sigla ADR Media
P.zza V. E. Orlando, 27 - 90138 - Palermo
C. Fiscale - 97248620821
P. Iva - 06014000829

Contatti


INFO SETTORE MEDIAZIONI:
Telefono: +39 091 8430073
Fax: +39 091 7836677
E-mail: direzione@adrmedia.it

INFO SETTORE CORSI:

Telefono: +39 091 8430185
E-mail: info@adrmedia.it

Sitemap

Istituzionale:

Home
- Chi siamo - Contatti - Modulistica -
Tariffe
D. Lgs. 28/2010 - Regolamento di procedura - D. Lgs. 180/2010

Servizi
Mediazione: Procedura - Codice etico -
Calcola indennità -
Convenzioni
Formazione: Didattica -
Corsi per Mediatori - Docenti
Corsi su richiesta -
Corsi integrativi - Calendario corsi
Affiliazione:
Sportelli di conciliazione
Collaborazione:

Adr media card partner - Mediatori - Formatori - Consulenti tecnici - Elenco mediatori
Materie di conciliazione:
Condominio - Locazioni - Patti di famiglia - Successioni - Responsabilità medica - Diritti reali
Pagerank

Totale di 14126 pagine visitate. 
Pagina "DEFAULT" visitata 2126 volte.
1403 utenti unici. Last update 17/06/2013.
Powered by - hdmedia - info@hdmedia.it