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Ai sensi del Decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, la procedura di mediazione può essere amministrata esclusivamente da un organismo accreditato da parte del Ministero della Giustizia. A questo scopo, ADR MEDIA, iscritta al n.117 del Registro degli organismi di Conciliazione del Ministero della Giustizia, con provvedimento del 17 Settembre 2010, una volta ricevuta la domanda di mediazione, nominerà un mediatore tra quelli della propria lista, e infine convocherà le parti per l’incontro di mediazione.

::: In primo piano :::

GAZZETTA UFFICIALE - 17/03/2020 - ART. 83
(Nuove misure urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare)
20. Per il periodo di cui al comma 1- (1. Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari sono rinviate d’ufficio a data successiva al 15 aprile 2020) -. sono altresì sospesi i termini per lo svolgimento di qualunque attività nei procedimenti di mediazione ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, nei procedimenti di negoziazione assistita ai sensi del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, - 42 - 17/3/2020 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 70 dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, nonché in tutti i procedimenti di risoluzione stragiudiziale delle controversie regolati dalle disposizioni vigenti, quando i predetti procedimenti siano stati promossi entro il 9 marzo 2020 e quando costituiscono condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Sono conseguentemente sospesi i termini di durata massima dei medesimi procedimenti.

Conseguenze per la mancata partecipazione alla mediazione
Quando la mediazione è obbligatoria perché prevista dalla legge come condizione per procedere al successivo giudizio, le parti sono obbligate a partecipare personalmente, senza poter delegare il proprio avvocato e dovendo personalmente presenziare all’incontro. Non è quindi possibile essere assenti alla conciliazione, salvo sussista un giustificato motivo. Questo significa che non è neanche possibile inviare una lettera dicendo di non aderire alla mediazione. Declinare l’invito a tentare l’accordo, anche se vengono addotte puntualmente tutte le proprie ragioni, espone a tutte le conseguenze che la legge collega alla mancata partecipazione alla mediazione. È quanto chiarito dal Tribunale di Vasto con una recente sentenza.

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La domanda di mediazione stoppa la decadenza per impugnare
la delibera quando è nota alle parti

Il termine a disposizione del condomino può essere bloccato una volta sola ed è escluso che la mera presentazione dell’istanza faccia scattare la sospensione: il dlgs 28/2010 non richiama l’articolo 2943 Cc La domanda di mediazione civile blocca il decorso del termine di decadenza per impugnare la delibera adottata dall’assemblea di condominio. Ma lo fa una sola volta e la sospensione scatta dal momento di comunicazione alle parti della domanda e non dal giorno della sua presentazione. È quanto emerge dalla sentenza 4951/15, pubblicata dalla sezione civile del tribunale di Palermo.

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Competenza Territoriale
Esaminiamo brevemente la disciplina della competenza per territorio che si applica anche al procedimento di mediazione dopo il c.d. “Decreto del fare”, il Decreto-Legge n° 69 del 2013 (per la precisione, l’articolo 84 di questo Decreto), convertito in Legge n° 98 del 2013. Questo criterio di competenza giurisdizionale, disciplinato dagli articoli da 18 a 30-bis del Codice di Procedura Civile, si basa sul rapporto tra territorio e Giudice che vi esercita la propria giurisdizione e costituisce il criterio di ripartizione delle cause fra i Giudici dello stesso tipo, anche al fine di rendere più agevole, dal punto di vista logistico, la difesa delle parti. Essendo stabilita nell’interesse di queste ultime, la competenza per territorio è generalmente derogabile per mezzo di un accordo fra le parti che deve riferirsi ad uno o più affari determinati e risultare da atto scritto. Questo principio, fissato dagli artt. 28 e 29 c.p.c., riteniamo che valga anche per il procedimento di mediazione.

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Efficacia esecutiva del verbale di conciliazione
Secondo l'art. 12 del d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28, il verbale di avvenuta conciliazione, è titolo esecutivo quando tutte le parti sono assistite da un avvocato ed è sottoscritto da tutte le parti e dai rispettivi avvocati. Il verbale, in tal caso, costituisce titolo esecutivo per l’espropriazione forzata, per l’esecuzione per consegna e rilascio, l’esecuzione degli obblighi di fare e non fare, oltre che per l’iscrizione di ipoteca giudiziale. Gli avvocati attestano e certificano la conformità dell’accordo alle norme imperative e all’ordine pubblico. In tutti gli altri casi, l’accordo allegato al verbale, su istanza di parte, è omologato dal tribunale, e costituisce titolo esecutivo per l’espropriazione forzata, per l’esecuzione in forma specifica, oltre che per l’iscrizione di ipoteca giudiziale.


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