
|
NORME DI COMPORTAMENTO
DEL MEDIATORE
|
1)
Il mediatore si impegna a svolgere l’attività
secondo le norme del regolamento dell’organismo e secondo le
norme di legge di cui al d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28. |
2)
Il mediatore che accetta l’incarico deve essere certo di potere
assolvere il proprio compito con la competenza richiestagli
e secondo le sue personali qualificazioni personali. |
3)
Il mediatore, allo scopo di garantire la imparzialità,
deve rimanere indipendente per tutto il corso della procedura
arbitrale e deve informare immediatamente il responsabile di
possibili pregiudizi nell’attività di mediazione. |
4)
Il mediatore, nello svolgimento della propria funzione
deve formulare le proposte di mediazione nel rispetto delle
legge e delle norme imperative. |
5)
Il mediatore deve rispettare le disposizioni organizzative
e le comunicazioni del responsabile dell’ufficio. |
6)
Il mediatore deve astenersi dall’attività di mediazione
quando ha rapporti personali con le parti o quando ha interesse
all’affare oggetto della mediazione. |
7)
Il mediatore per ogni singolo affare ha l’obbligo di
sottoscrivere una dichiarazione di imparzialità ai sensi
dell’articolo 14, comma 2 del d.lgs. 28/2010. |
8)
Il mediatore può avvalersi dell’aiuto di tecnici,
nominati fra gli elenchi dei consulenti di ufficio presso i
tribunali e deve essere imparziale nella scelta degli stessi;
gli incarichi devono essere distribuiti ai sensi dell’articolo
22 delle disposizioni attuative del codice di procedura civile. |
9)
Il mediatore nel proporre l’accordo conciliativo non
può influenzare la parti sulla loro determinazione, facendo
intendere quale sarà l’esito del giudizio. |
10)
Durante la durata della procedura di mediazione il mediatore
deve evitare ogni comunicazione al di fuori dell’ufficio dell’organismo
con le parti e, nel caso di comunicazioni necessarie, ne deve
informare il responsabile e richiederne il parere. |
11)
Il mediatore non può comunicare al di fuori del procedimento,
alle parti, o ai loro difensori, le notizie relative al procedimento
arbitrale. |
12)
Il mediatore ha il dovere di riservatezza relativamente a tutte
le informazioni apprese durante il procedimento di mediazione
e relativamente alle dichiarazioni rese dalle parti; i dati
personali possono essere utilizzati solo ed esclusivamente per
il procedimento di mediazione. |
13)
Per eventuale diffusione di notizie ed informazioni relative
ad un procedimento, al fine di essere utilizzate in altra sessione
di procedimento di mediazione, il mediatore si deve fare autorizzare
espressamente dalle parti. |
14)
È fatto divieto al mediatore di testimoniare nel futuro
giudizio sulle dichiarazioni rese dalle parti nel procedimento,
ed in tal caso deve dichiarare di essere tenuto al segreto professionale
imposto dall’articolo 10, comma 2 del d.lgs. 28/2010. |
15)
Il mediatore non può proporre o accettare alcun accordo
diretto con le parti relativamente al pagamento delle proprie
competenze, né relativamente alla determinazione del
compenso. |
16)
Il mediatore non può accettare compensi dalle parti. |
17)
Nello svolgimento del procedimento di mediazione, il mediatore
deve favorire un sereno e proficuo svolgimento della procedura.
Deve stabilire i tempi e modi dei rinvii in modo tale da consentire
la presenza e la partecipazione delle parti. |
18)
Il mediatore che non rispetta le norme del codice
etico dell’organismo, può essere sostituito o revocato
dall’organismo, con apposito provvedimento motivato. |