Per
le controversie in materia di condominio
l'articolo 5 del D. Lgs. 28/2010
prevede l'obbligatorietà
della procedura di mediazione. Il procedimento
di mediazione deve essere esperito, a pena di improcedibilità
della domanda (e non di proponibilità). Pertanto, il
mancato esperimento della procedura obbligatoria può
essere sanato con un rinvio fissato dal Giudice proprio al
fine di consentire l'inizio e la conclusione del procedimento
di mediazione. Per le cause relative alla modalità
d'uso dei servizi di condominio è competente il Giudice
di pace (art. 7 c.p.c.). Per le impugnazioni
di delibere condominiali è competente il Tribunale
in forma collegiale (art. 50-bis c.p.c.).
Il procedimento di mediazione è proposto innanzi all'organismo
di mediazione scelto dalle parti (art. 3 D. Lgs. 28/2010).L'istanza
deve indicare l'organismo, le parti, l'oggetto della domanda
e le ragioni della pretesa (art. 4 D. Lgs. 28/2010). |