Per
le controversie in materia di contratti bancari
l'articolo 5 del D. Lgs. 28/2010
prevede l'obbligatorietà
della procedura di mediazione. Il procedimento
di mediazione deve essere esperito, a pena di improcedibilità
della domanda (e non di proponibilità). Pertanto, il
mancato esperimento della procedura obbligatoria può
essere sanato con un rinvio fissato dal Giudice proprio al
fine di consentire l'inizio e la conclusione del procedimento
di mediazione.
La disciplina di tali contratti risulta distribuita in due
diversi testi legislativi: il codice civile
e il testo unico bancario. Per quanto riguarda
il codice civile, le disposizioni di riferimento sono gli
artt. 1834 ss. c.c. Il codice civile non
dà peraltro una definizione generale di contratto bancario,
limitandosi a disciplinare alcuni specifici contratti bancari.
Per quanto riguarda il t.u.b. si fa riferimento
ai seguenti articoli: art. 117, comma 1, 4 e 5;
art. 118, comma 1 e 3; art. 123;
artt. 121-126; art. 124; art. 125-bis comma 1 e 125-ter.
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