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::: D. Lgs. 28/2010 :::
Ambito di applicazione

Gli organismi di mediazione accreditati dal Ministero della giustizia sono competenti in tutte le controversie civili e commerciali vertenti su diritti disponibili.
Ricorso su istanza di parte

Prima di dare avvio a un giudizio o in pendenza di causa (anche quelle già in corso al 20 marzo 2010), una parte può in qualsiasi momento depositare l’istanza di avvio di una procedura di mediazione.
Ricorso su invito del giudice

Valutata la natura della causa, lo stato dell’istruzione e il comportamento delle parti, il giudice può invitare le parti con ordinanza a procedere alla mediazione prima dell’udienza di precisazione delle conclusioni ovvero prima della discussione della causa.
Ricorso per clausola contrattuale

Se il contratto o lo statuto prevedono una clausola di mediazione e il tentativo non risulta esperito, il giudice o l’arbitro, su eccezione di parte, assegna il termine di quindici giorni per la presentazione dell’istanza di mediazione davanti a un organismo accreditato.
Ricorso come condizione di procedibilità

Dal 20 marzo 2011, il tentativo di conciliazione presso gli organismi accreditati costituisce condizione di procedibilità nelle seguenti materie:

1) Diritti reali - 2) Divisione - 3) Successioni ereditarie - 4) Patti di famiglia - 5) Locazioni
6)
Comodato - 7) Responsabilità medica
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