Con
la dicitura "Diritti Reali" nell'elenco
dell'articolo 5 del D. Lgs. 28/2010, il legistratore
ha introdotto l'obbligatorietà della mediazione
per tutte le controversie inerenti un diritto
che ha per oggetto una cosa (in latino res) e la
segue indipendentemente dal suo proprietario.
Caratteristiche peculiari dei diritti reali sono:
l'assolutezza, cioè possono essere fatti valere
erga omnes, contro tutti, e non solo contro l'alienante;
l'immediatezza del potere sulla cosa; tipicità,
cioè sono stabiliti dalla legge e patrimonialità,
in quanto il contenuto è prevalentemente economico.
Nel nostro sistema giuridico sono a numero chiuso, e tra di
essi spicca il diritto di proprietà (il diritto reale
fondamentale), affiancato dai cosiddetti "diritti reali
minori" (o "diritti reali su cosa altrui"),
che a loro volta si distinguono in:
Diritti reali di godimento:
l'enfiteusi; il diritto di superficie; l'usufrutto;
il diritto reale d'uso; il diritto reale di abitazione;
le servitù (o servitù prediali)
Diritti reali di garanzia:
il pegno e l'ipoteca.
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