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Materie
di conciliazione :::
> Locazioni
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| L'articolo
5 al comma 1, elenca le materie per le quali
il procedimento di mediazione
è condizione di procedibilità della domanda.
Il legislatore fra le materie inserisce la "locazione",
quindi tutte le controversie relative a risarcimento danni derivanti
da contratto di locazione, a questioni attinenti le spese e
gli oneri accessori o alle interpretazioni del contratto. Relativamente
alla licenza per finita locazione (intimata prima della fine
della scadenza del contratto) ed allo sfratto sia per finita
locazione (intimato dopo la scadenza del contratto) sia per
morosità, invece la norma riserva un trattamento diverso,
imponendo la condizione di procedibilità solo per la
fase di merito del giudizio e non per la fase sommaria. La condizione
è di procedibilità e non di proponibilità.
Pertanto in mancanza il giudice rimette le parti nei
termini e le invita ad esperire il
procedimento di mediazione; il legislatore non
ha voluto precludere l'accesso alla giustizia. |
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