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Materie
di conciliazione :::
> RC Auto
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| In
tale materia l'obbligo della procedura di mediazione non era
prevista nel testo iniziale del decreto legislativo; nell'ultima
seduta del Consiglio dei Ministri, con modifiche,
è stata aggiunta l'obbligatorietà
della mediazione anche in tale materia. Nell'azione
di risarcimento dei danni da sinistro stradale (o da circolazione
di natanti) già vi è una condizione di procedibilità
dell'azione giudiziaria, espressamente prevista dall'articolo
145 del codice delle assicurazioni, approvato
con D. Lgs. del 7 Settembre 2005, n. 209. Il
codice delle assicurazioni prevede già, per la proponibilità
dell'azione, l'atto di costituzione in mora scritto con i requisiti
di cui al'articolo 148 ed il decorso di giorni 60 per le richieste
di risarcimento danni a cose e di giorni 90 per le richieste
di risarcimento danni a persone. Ora, dopo la spedizione dell'atto
di costituzione in mora, se la società assicuratrice
non provvede al pagamento, decorsi i suddetti 60 o 90 giorni,
il danneggiato deve esperire anche la procedura innanzi
all'organismo di mediazione.
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