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::: Materie di conciliazione ::: > Responsabilità medica

::: Risarcimento del danno derivante da responsabilità medica :::
L'articolo 5 al comma 1 del decreto legislativo n. 28 del 4 marzo 2010 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 53 del 5 marzo 2010) inserisce le controversie in tema di risarcimento del danno derivante da responsabilità medica tra le materie per le quali il procedimento di mediazione civile e commerciale è condizione di procedibilità della domanda.
Il decreto individua tre tipi di mediazione: 1) la mediazione obbligatoria, che ai sensi delle disposizioni transitorie finali dell’art. 24, dal 20 marzo 2011, sarà condizione di procedibilità della domanda giudiziale; 2) la mediazione giudiziale (ai sensi del comma 2 dell’art. 5 il giudice, in qualunque momento, del procedimento, può invitare le parti a ricorrere ad organismo di mediazione; 3) la mediazione facoltativa (già efficace ed esperibile dal 20 marzo 2010 che può essere avviata dalle parti). Dal 20 marzo 2011, pertanto, il ricorso obbligatorio alla mediazione per il risarcimento del danno da responsabilità medica e l’auspicabile accordo fra le parti raggiunto tramite la funzione del mediatore professionista designato dall’organismo di mediazione, sostituirà il lungo e costoso iter processuale civile e contribuirà a deflazionare il crescente incremento di contenziosi correlati alla responsabilità medica, tutelando meglio gli interessi di tutti gli attori coinvolti (medico, paziente, strutture sanitarie, compagnie assicurative).

 

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