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Risarcimento del danno derivante da
responsabilità medica :::
L'articolo 5 al comma 1 del decreto legislativo
n. 28 del 4 marzo 2010 (pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 53 del 5 marzo 2010) inserisce le
controversie in tema di risarcimento del danno derivante da
responsabilità medica tra le materie
per le quali il procedimento di mediazione civile
e commerciale è condizione
di procedibilità della domanda.
Il decreto individua tre tipi di mediazione: 1) la
mediazione obbligatoria, che ai sensi delle disposizioni
transitorie finali dell’art. 24, dal
20 marzo 2011, sarà condizione di procedibilità
della domanda giudiziale; 2) la mediazione giudiziale (ai
sensi del comma 2 dell’art. 5 il giudice, in qualunque momento,
del procedimento, può invitare le parti a ricorrere
ad organismo di mediazione; 3) la mediazione facoltativa
(già efficace ed esperibile dal 20 marzo 2010 che può
essere avviata dalle parti). Dal 20 marzo 2011,
pertanto, il ricorso obbligatorio
alla mediazione per il risarcimento del danno da responsabilità
medica e l’auspicabile accordo fra le parti
raggiunto tramite la funzione
del mediatore professionista designato dall’organismo di mediazione,
sostituirà il lungo e costoso iter processuale civile
e contribuirà a deflazionare il crescente incremento
di contenziosi correlati alla responsabilità medica,
tutelando meglio gli interessi di tutti gli attori coinvolti
(medico, paziente, strutture sanitarie, compagnie assicurative). |