Con
la dicitura "successioni" nell'elenco
dell'articolo 5 del D. Lgs. 28/2010, il legistratore
ha introdotto l'obbligatorietà della mediazione
per tutte le controversie concernenti le impugnazioni
dei patti successori, le impugnazioni
di testamento, le azioni di lesione
di quota di legittima, le azioni
per impugnazione di legato. Per le azioni di impugnazione
dei testamenti e di riduzione per lesione di legittima, è
competente il tribunale ordinario in forma colleggiale (art.
50-bis c.p.c.) del luogo dell'aperta successione
(art.22 c.p.c.). Il verbale di accordo fra
le parti è, poi, omologato dal Presidente del tribunale
nel cui circondario ha sede l'organismo di conciliazione
e costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata
e per l'esecuzione in forma specifica e per l'iscrizione dell'ipoteca
giudiziale (art. 12 D. Legs. 28/2010). |