Per
le controversie in materia di usucapione
l'articolo 5 del D. Lgs. 28/2010
prevede l'obbligatorietà
della procedura di mediazione. Il procedimento
di mediazione deve essere esperito, a pena di improcedibilità
della domanda (e non di proponibilità). Pertanto, il
mancato esperimento della procedura obbligatoria può
essere sanato con un rinvio fissato dal Giudice proprio al
fine di consentire l'inizio e la conclusione del procedimento
di mediazione. Le parti di un procedimento di mediazione avente
ad oggetto la domanda di usucapione di un bene potranno accordarsi
davanti al mediatore e successivamente trascrivere validamente
l’accordo, secondo quanto previsto dell’art. 84 bis
del D.L. 21 giugno 2013 n. 69, recante “Disposizioni per il
rilancio dell’economia” (Gazzetta Ufficiale n. 144 del 21
giugno 2013) che ha modificato l’art. 2643
c.c. con l’inserimento del comma 12 bis.
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