Conseguenze per la mancata partecipazione alla mediazione

Quando la mediazione è obbligatoria perché prevista dalla legge come condizione per procedere al successivo giudizio, le parti sono obbligate a partecipare personalmente, senza poter delegare il proprio avvocato e dovendo personalmente presenziare all’incontro. Non è quindi possibile essere assenti alla conciliazione, salvo sussista un giustificato motivo. Questo significa che non è neanche possibile inviare una lettera dicendo di non aderire alla mediazione. Declinare l’invito a tentare l’accordo, anche se vengono addotte puntualmente tutte le proprie ragioni, espone a tutte le conseguenze che la legge collega alla mancata partecipazione alla mediazione. È quanto chiarito dal Tribunale di Vasto con una recente sentenza.

 

La legge che regola la mediazione stabilisce che:

  • se è il convenuto a non partecipare, senza giustificato motivo, all’incontro di mediazione, il giudice può desumere, da ciò, argomenti di prova nella successiva causa. Il che significa che, anche qualora venga rigettata la domanda dell’attore e data invece ragione al convenuto, quest’ultimo potrebbe essere condannato alle spese di giudizio o le stesse potrebbero essere compensate con l’avversario;
  • se è, invece, l’attore a non partecipare, senza giustificato motivo, alla mediazione, il giudice gli dà un termine per attivare il procedimento per la conciliazione; in caso di mancato adempimento, la causa viene “chiusa” e l’attore viene condannato a pagare (in favore del bilancio dello Stato) una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio

La comunicazione di mancata partecipazione non ha valore

Secondo la sentenza in commento, la comunicazione con la quale la parte – invitata in mediazione – anticipa per iscritto il suo rifiuto a partecipare al primo incontro è solo un atto di cortesia e, anche se contiene le motivazioni di tale scelta, non è considerata come «giusta causa» dell’assenza. Dunque, la lettera (o la Pec) non ha alcun valore e non esonera la parte dalle conseguenti responsabilità che abbiamo appena indicato. Il dissenso a conciliare o a tentare un percorso di mediazione deve infatti essere non solo personale (ragione per cui non è possibile delegare l’avvocato a partecipare, in sostituzione del cliente, all’incontro), ma anche consapevole, informato e, soprattutto, motivato. «Informato» significa che le parti litiganti si devono trovare faccia a faccia, con la presenza del mediatore, che le deve informare sulle conseguenze del loro eventuale rifiuto a partecipare almeno al primo incontro e sulle modalità di svolgimento della mediazione. Con la conseguenza che i soggetti coinvolti nella lite non possono anticipare la discussione sulle possibilità di una conciliazione in un momento anteriore a quello dinanzi all’organismo.

 

Mediazione, valida la lettera con la dichiarazione di non adesione?

Sono quindi illegittime le prassi di banche e assicurazioni che, per tagliare i costi del giudizio, anziché inviare un delegato alla mediazione, trasmettano alla segreteria dell’organismo di mediazione una comunicazione (spesso a mezzo Pec, ossia posta elettronica certificata) con la quale espongono l’intenzione di non partecipare all’incontro ed illustrando le ragioni della decisione di rimanere assente. Il cittadino ha diritto a confrontarsi personalmente con la controparte. Nel caso di società come banche e assicurazioni, la partecipazione sarà garantita ovviamente per il tramite di un soggetto delegato purché avente i poteri di decisione e rappresentanza: questi non deve essere un semplice messaggero, ma deve avere la possibilità di accettare l’accordo o offrire soluzioni alternative alla vertenza; diversamente la partecipazione della società non sarebbe effettiva e si verterebbe nella stessa situazione di chi deleghi il proprio avvocato, evitando la partecipazione personale. Nella sentenza in commento si ribadisce dunque l’obbligo della partecipazione personale almeno al primo incontro di mediazione. Solo un giustificato motivo impeditivo che sia assoluto e non strettamente temporaneo può giustificare l’assenza. In tal caso se si tratta di ragioni oggettivamente impeditive, il mediatore deve darne atto nel verbale e «adottare ogni opportuna iniziativa finalizzata ad assicurare la presenza personale della stessa, ad esempio disponendo – se necessario – un rinvio del primo incontro». Se l’impedimento è solo temporaneo, l’incontro dovrà essere rinviato ad altra data. Nell’ordinanza si precisa poi che il diniego del consenso ad intraprendere un percorso di mediazione può essere validamente espresso solo se c’è stata prima «un’adeguata opera di informazione del mediatore circa la ratio dell’istituto, le modalità di svolgimento della procedura, i possibili vantaggi rispetto ad una soluzione giudiziale della controversia, i rischi ragionevolmente prevedibili di un eventuale dissenso e l’esistenza di efficaci esiti alternativi del conflitto»; per altro verso, la stessa deve essere supportata «da adeguate ragioni giustificatrici che siano non solo pertinenti rispetto al merito della controversia, ma anche dotate di plausibilità logica, prima ancora che giuridica, tali non essendo, ad esempio, quelle fondate sulla convinzione della insuperabilità dei motivi di contrasto».

Risultato: l’organismo di mediazione non è tenuto a prendere in considerazione o ad esaminare nel merito eventuali comunicazione scritte inviate dalle parti prima della seduta di mediazione, «se non a fini strettamente attinenti a profili organizzativi e logistici per la celebrazione del primo incontro»

I costi della mediazione: facciamo chiarezza

Il decreto n. 150 del 24 ottobre 2023 ha modificato i criteri di calcolo delle indennità spettanti agli organismi. Indennità e spese per il primo incontro Secondo le nuove disposizioni per il primo incontro le parti sono tenute a versare

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