CONTRATTI BANCARI

Per le controversie in materia di contratti bancari l’articolo 5 del D. Lgs. 28/2010 prevede l’obbligatorietà della procedura di mediazione. Il procedimento di mediazione deve essere esperito, a pena di improcedibilità della domanda (e non di proponibilità). Pertanto, il mancato esperimento della procedura obbligatoria può essere sanato con un rinvio fissato dal Giudice proprio al fine di consentire l’inizio e la conclusione del procedimento di mediazione. La disciplina di tali contratti risulta distribuita in due diversi testi legislativi: il codice civile e il testo unico bancario. Per quanto riguarda il codice civile, le disposizioni di riferimento sono gli artt. 1834 ss. c.c. Il codice civile non dà peraltro una definizione generale di contratto bancario, limitandosi a disciplinare alcuni specifici contratti bancari. Per quanto riguarda il t.u.b. si fa riferimento ai seguenti articoli: art. 117, comma 1, 4 e 5; art. 118, comma 1 e 3; art. 123; artt. 121-126; art. 124; art. 125-bis comma 1 e 125-ter.
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