DIRITTI REALI

Con la dicitura “Diritti Reali” nell’elenco dell’articolo 5 del D. Lgs. 28/2010, il legistratore ha introdotto l’obbligatorietà della mediazione per tutte le controversie inerenti un diritto che ha per oggetto una cosa (in latino res) e la segue indipendentemente dal suo proprietario.
Per le controversie in materia di usucapione l’articolo 5 del D. Lgs. 28/2010 prevede l’obbligatorietà della procedura di mediazione.

Il procedimento di mediazione deve essere esperito, a pena di improcedibilità della domanda (e non di proponibilità). Pertanto, il mancato esperimento della procedura obbligatoria può essere sanato con un rinvio fissato dal Giudice proprio al fine di consentire l’inizio e la conclusione del procedimento di mediazione. Le parti di un procedimento di mediazione avente ad oggetto la domanda di usucapione di un bene potranno accordarsi davanti al mediatore e successivamente trascrivere validamente
l’accordo, secondo quanto previsto dell’art. 84 bis del D.L. 21 giugno 2013 n. 69, recante “Disposizioni per il rilancio dell’economia” (Gazzetta Ufficiale n. 144 del 21 giugno 2013) che ha modificato l’art. 2643 c.c. con l’inserimento del comma 12 bis.

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