Efficacia esecutiva del verbale di conciliazione
Secondo l’art. 12 del d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28, il verbale di avvenuta conciliazione, è titolo esecutivo quando tutte le parti sono assistite da un avvocato ed è sottoscritto da tutte le parti e dai rispettivi avvocati. Il verbale, in tal caso, costituisce titolo esecutivo per l’espropriazione forzata, per l’esecuzione per consegna e rilascio, l’esecuzione degli obblighi di fare e non fare, oltre che per l’iscrizione di ipoteca giudiziale. Gli avvocati attestano e certificano la conformità dell’accordo alle norme imperative e all’ordine pubblico.
In tutti gli altri casi, l’accordo allegato al verbale, su istanza di parte, è omologato dal tribunale, e costituisce titolo esecutivo per l’espropriazione forzata, per l’esecuzione in forma specifica, oltre che per l’iscrizione di ipoteca giudiziale.
La possibilità di rendere il verbale di conciliazione titolo esecutivo con la firma delle parti e di loro avvocati, è stata introdotta con l’entrata in vigore del Decreto Legge 21 giugno 2013, n. 69 cha ha ripristinato la mediazione civile quale condizione di procedibilità in varie ipotesi e ha modificato in alcuni punti il D.Lgs. n. 28/2010.
Il verbale di conciliazione pertanto rientra in nella categoria di titoli esecutivi indicati dalla legge ai quali fa riferimento l’art. 474 c.p.c., che dispone quanto segue: «L’esecuzione forzata non può avere luogo che in virtù di un titolo esecutivo per un diritto certo, liquido ed esigibile.
Sono titoli esecutivi:
– le sentenze, i provvedimenti e gli altri atti ai quali la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva;
– le scritture private autenticate, relativamente alle obbligazioni di somme di denaro in esse contenute, le cambiali, nonché gli altri titoli di credito ai quali la legge attribuisce espressamente la sua stessa efficacia;
– gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge a riceverli. L’esecuzione forzata per consegna o rilascio non può aver luogo che in virtù dei titoli esecutivi di cui ai numeri 1) e 3) del secondo comma. Il precetto deve contenere trascrizione integrale, ai sensi dell’articolo 480, secondo comma, delle scritture private autenticate di cui al numero 2) del secondo comma».
La formula esecutiva
Il verbale di conciliazione che abbia i requisiti previsti dalla legge è titolo esecutivo e non necessita dell’apposizione della formula esecutiva affinché possa essere considerato tale.
Si arriva a tale conclusione dall’esame degli articoli 411 e 475 c.p.c., nei quali vengono indicati dettagliatamente i vari casi in cui è necessaria l’apposizione della formula esecutiva o la dichiarazione di esecutività del giudice.
Il primo comma dell’art. 411 c.p.c., in materia di esecutività del verbale di conciliazione redatto ai sensi dell’art. 410 c.p.c., prevede l’intervento del giudice, su istanza della parte interessata, che accertata la regolarità formale del verbale di conciliazione, lo dichiara esecutivo con decreto. Il primo comma dell’art. 475 c.p.c. prescrive che il titolo esecutivo debba essere munito di formula esecutiva quando si tratti di sentenze, di altri provvedimenti dell’autorità giudiziaria, di atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale, salvo che la legge disponga altrimenti.
Pertanto, dalla lettura dei due articoli, si deduce che il verbale di conciliazione, titolo esecutivo ex lege, per essere azionabile, non necessita affatto dell’apposizione della formula esecutiva, né del decreto di esecutività, in quanto la legge indica dettagliatamente i casi nei quali questa formalità è prevista e non esistono altre previsioni legislative che intervengono sullo specifico argomento. Nulla vieta, comunque, di potersi rivolgere alla cancelleria del Tribunale per l’apposizione della formula esecutiva, al fine di superare gli ostacoli che inevitabilmente, la parte che volesse azionare il titolo, troverebbe nel suo percorso, soprattutto in questa fase di prima attuazione della norma.
Impugnazione del verbale di conciliazione
Il titolo esecutivo derivante dal verbale di conciliazione ex D.Lgs. n. 28/2010 può essere impugnato solamente qualora si ravvisino i profili patologici tipici di un contratto relativamente alla nullità ed all’annullabilità. Pertanto si potrà procedere all’impugnazione mediante l’utilizzo dei consueti strumenti di impugnativa negoziale utilizzabili nei confronti del contratto di transazione elencati agli artt. 1969-1976 c.c.
L’esecuzione forzata
Prima di procedere all’esecuzione forzata, ovviamente risulta necessario procedere alla notificazione del titolo esecutivo e del precetto, così come previsto dall’art. 479 c.p.c., secondo cui: «Se la legge non dispone altrimenti, l’esecuzione forzata deve essere preceduta dalla notificazione del titolo in forma esecutiva e del precetto. La notificazione del titolo esecutivo deve essere fatta alla parte personalmente a norma degli artt. 137 e seguenti del codice di rito. Il precetto può essere redatto di seguito al titolo esecutivo ed essere notificato insieme con questo, purché la notificazione sia fatta alla parte personalmente».
Facendo seguito alle considerazioni già espresse, sarà sufficiente notificare il verbale di conciliazione (ex D.Lgs. n. 28/10 e successive modificazioni), unitamente all’atto di precetto, per poi procedere all’esecuzione forzata trascorso il termine previsto dall’art. 482 c.p.c.