Agevolazioni fiscali
Ai sensi del D. Lgs 28/10 riformato e del Decreto n. 150/ 2023, le parti hanno diritto alle seguenti agevolazioni fiscali:
- Entro il limite di valore di €.100.000,00 il verbale di conciliazione è esente da imposta di registro. L’imposta è dovuta solo con riguardo alla parte eccedente.
- Le indennità di mediazione e gli onorari dei legali possono essere recuperati dalla parte tramite credito d’imposta fino a €.600,00 per ciascuna procedura di mediazione, fino ad un totale annuo di € 2.400,00 per le persone fisiche e €.24.000,00 per le persone giuridiche. Il recupero del credito d’imposta subisce una riduzione della metà in caso di mancata conciliazione.
- La parte ha diritto ad un ulteriore credito d’imposta fino a €.518,00, commisurato al contributo unificato versato dalla parte del giudizio estinto a seguito della conclusione dell’accordo di conciliazione.
- La parte non abbiente ha diritto al patrocinio a spese dello Stato per l’assistenza dell’avvocato se viene raggiunto l’accordo in mediazione nelle materie oggetto della condizione di procedibilità .
- La parte non abbiente ha diritto al patrocinio a spese dello Stato per le indennità di mediazione, a prescindere dall’esito della mediazione, purché prima della conclusione del procedimento venga prodotta la delibera di ammissione al gratuito patrocinio presso l’Organismo.